Termini generali

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i nostri rapporti di affari con il cliente, se questo è un imprenditore, una persona giuridica del diritto pubblico o un patrimonio pubblico straordinario. Tutte le consegne, prestazioni e offerte di Printec sono disciplinate esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di contratto che fungono da accordo quadro anche per futuri contratti relativi alla vendita e/o consegna di prodotti mobili conclusi con lo stesso cliente senza che nel singolo caso vi dobbiamo fare nuovamente riferimento.

1.2. Condizioni generali di contratto diverse, opposte o integrative alle presenti, anche se conosciute, non divengono parte del contratto a meno che la loro applicabilità non sia stata espressamente approvata per iscritto.

1.3. Dichiarazioni e denunce giuridicamente rilevanti richieste nei nostri confronti all'acquirente dopo la stipulazione del contratto (ad es. fissazione di scadenze, denuncia di vizi della cosa, dichiarazione di recessione o riduzione di prezzo) esigono, perché acquistino validità, la forma scritta.

2. Stipulazione del contratto

2.1. Le offerte di Printec restano revocabili.

2.2. Con l'ordinazione della merce, il cliente si impegna a voler acquistare la merce ordinata. Printec ha il diritto di accettare l'offerta contrattuale espressa dall'ordinazione entro due settimane dalla ricevuta della stessa. A fare testo per il contenuto e il volume di forniture e prestazioni è la conferma ordine scritta da parte di Printec.

2.3. Tutti gli accordi accessori, integrazioni ecc. necessitano, perché acquistino validità, della forma scritta.

2.4. Tutti i dati tecnici, riportati nei nostri cataloghi e in altra documentazione di vendita, liste e disegni nonché le indicazioni relative a pesi e misure sono il frutto di lavoro attento e scrupoloso. Con riserva di correzioni a posteriori in caso di errori evidenti.

2.5. La stipulazione del contratto avviene con riserva dell'esatta e tempestiva consegna da parte dei subfornitori di Printec. Questo vale solo nel caso che a rispondere della mancata consegna non sia Printec, in particolare se viene conclusa una congruente operazione di copertura di Printec con il subfornitore. Il cliente viene immediatamente informato dell'impossibilità della prestazione. La controprestazione già fornita viene immediatamente restituita.

3. Volume delle prestazioni

3.1. Printec ha il diritto ad effettuare consegne parziali in volume accettabile. Differenze in termini di dimensioni, pesi, realizzazione tecnica e colore come anche in merito alla produzione e volume dei prodotti da consegnare sono ammissibili entro i limiti di tolleranza specifici al prodotto comunemente accettati sul mercato. Il cliente autorizza ogni tipo di modifica che serva a migliorare tecnicamente il prodotto.

3.2. Come qualità concordata della merce si intende in linea di principio solo la descrizione del prodotto da parte di Printec. Espressioni pubbliche, elogi o pubblicità non sono inoltre da considerare un'indicazione contrattuale della qualità del prodotto.

3.3. Eventuali dati relativi alla durata utile di lampade non rappresentano alcun accordo relativo alla qualità del prodotto bensì unicamente delle indicazioni non vincolanti per le quali non si assume alcuna responsabilità.

3.4. La documentazione facente parte dell'offerta come immagini, disegni, indicazioni relative a pesi e misure, a meno che non sia stato concordato diversamente, ha una rilevanza solo approssimativa. Per quanto riguarda la progettazione di impianti di illuminazione, Printec si adopera ad una messa in opera che tenga conto della specifica normativa o di direttive di altro tipo, purché esistenti. Qui però Printec non può assumersi responsabilità, in particolare anche a causa dell'influenza che l'arredamento individuale dell'ambiente ha sull'impianto di illuminazione. La progettazione dell'impianto di illuminazione, a meno che non sia stato stabilito diversamente, si basa sui fattori di riflessione medi di locali.

3.5. Se Printec formula un'offerta per un impianto di illuminazione alla quale non segue però l'ordine del cliente, quest'ul timo è tenuto al rispedire immediatamente la documentazione per lui appositamente messa a punto ad Printec senza che questa debba farne esplicitamente richiesta. Printec si riserva la proprietà e i diritti di autore su questa documentazione. I diritti di autore sulla progettazione dell'impianto di illuminazione restano ad Printec anche ad ordine eseguito.

3.6. Luogo di adempimento è la sede aziendale di Printec.

4. Termini di consegna

4.1. Termini e scadenze di consegna non sono vincolanti a meno che Printec non abbia provveduto espressamente e per iscritto a definirli vincolanti. Questi non iniziano a decorrere in nessun caso prima della stipulazione del contratto e neanche prima che il cliente abbia comunicato ad Printec tutti i dati tecnici necessari per l'esecuzione dell'ordine (ad es. dimensioni esatte, colori ecc.). Operazioni a termine fisso richiedono un'esplicita conferma scritta da parte di Printec.

4.2. Nel caso che Printec incarichi ditte di terzi della spedizione della fornitura, in merito al rispetto di termini e scadenze di consegna, Printec è responsabile solo per la scelta appropriata dell'azienda di trasporti ma non per quanto rientra invece nell'ambito di responsabilità di tale azienda di trasporti né per casi di forza maggiore.

4.3. Le scadenze di consegna vengono prorogate in misura adeguata in caso di forza maggiore e se dovessero verificarsi fatti imprevedibili al momento della stipulazione del contratto non rientranti nell'ambito di responsabilità di Printec, come ad es. disturbi di esercizio di ogni tipo, difficoltà nell'acquisto di materiali o energia per motivi non rientranti nell'ambito di responsabilità di Printec, ritardi nei trasporti, scioperi, blocchi stradali, carenza di forza lavoro, di energia o di materie prime, interventi da parte delle autorità ufficiali.

4.4. In caso di mancato rispetto del termine o della scadenza di consegna da parte di Printec, il cliente richiama per iscritto Printec all'obbligo di stabilire un'adeguata scadenza di consegna posticipata. Se Printec colposamente non effettua la consegna entro la scadenza posticipata stabilita, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto.

4.5. Printec ha il diritto a fissare in modo vincolante e con una scadenza di preavviso di 10 giorni feriali un termine di consegna il quale non deve precedere quello previsto dal contratto. Nel caso che questo termine di consegna venga poi rimandato di più di 10 giorni feriali per motivi di cui è responsabile il cliente,

a. Printec ha il diritto a depositare la merce presso terzi a carico del cliente

b. al cliente viene emessa fattura esigibile e il periodo di scadenza per sconto e fattura inizia a decorrere

c. il rischio di perimento e deterioramento delle merci al trascorrere della scadenza di 10 giorni feriali (sabato = giorno feriale) dal termine di consegna comunicato da Printec passa al cliente, a meno che ad Printec o alla ditta di terzi presso la quale è stata depositata la merce non sia imputabile colpa grave o premeditazione.

5. Prezzi e condizioni di pagamento

5.1. I prezzi specificati da Printec, fino all'emissione di un'offerta definitiva, sono da considerare non vincolanti. Il calcolo del prezzo si basa sui listini validi al momento della stipulazione del contratto o sui prezzi di offerta specifici all'immobile.

5.2. I prezzi, a meno che nell'offerta non sia stato specificato diversamente, sono da riferire alla fornitura senza montaggio franco fabbrica, compreso un imballaggio come quelli comunemente usati sul mercato.

5.3. I costi di spedizione e trasporto sono a carico del cliente. Tipo e mezzo di spedizione, a meno che non sia stato concordato diversamente, sono a discrezione di Printec. Printec ha il diritto ma non l'obbligo di assicurare la merce a nome e per conto del cliente.

5.4. A tutti i prezzi va aggiunta l'IVA secondo l'aliquota applicata al momento.

5.5.1 Le fatture di Printec sono pagabili subito senza alcuna detrazione. Il pagamento è da considerare effettuato non appena Printec possa disporre dell'importo versato. Nel caso non paghi entro la scadenza fissata, il cliente va in mora anche senza sollecito.

5.5.2 Se non è possibile stabilire con sicurezza il momento in cui è stata ricevuta la fattura o la lista di pagamento o addirittura il fatto stesso che questa sia stata effettivamente ricevuta, il pagamento diventa esigibile al più tardi 20 giorni dopo la ricevuta della controprestazione. In mora si va quindi massimo a partire dal ventunesimo giorno dalla ricevuta della controprestazione.

5.5.3 Se un cliente va in mora, Printec ha il diritto a rivendicare interessi di mora per un tasso superiore dell'8% rispetto al relativo tasso di base della Banca Centrale Europea, e il cliente non può obiettare che Printec abbia subito solo una perdita di interessi irrisoria o nulla. Il diritto alla rivendicazione di danni ulteriori resta salvo.

5.5.4 Printec si riserva il diritto di esigere il pagamento di fatture colposamente non ancora saldate chiedendo l'aiuto di una ditta di servizi esterna. I costi da ciò risultanti vanno a carico del cliente a cui è imputabile comportamento colposo.

5.5.5 Printec non è tenuta ad accettare cambiali. Queste vengono accettate in luogo dell'adempimento solo in casi singoli e in seguito ad accordi particolari. Il pagamento si considera avvenuto dopo che è stato riscosso l'assegno o la cambiale. Le spese di sconto e riscossione per la cambiale, in caso di esigibilità del credito sono a carico del traente della cambiale e subito pagabili in contanti.

5.5.6 Indipendentemente dagli accordi di pagamento presi nel caso singolo, i crediti spettanti al cliente sono subito esigibili nel caso che la situazione personale del cliente diventi tale da non rendere più accettabile l'impegno nei confronti degli accordi di pagamento presi. Questo è il caso ad esempio quando ci sono segni di un sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale del cliente, in particolare in caso di sospensione di pagamenti, assegni e cambiali in protesto o mora; se dovesse essere riconoscibile che il diritto del cliente alla controprestazione da parte di Printec è messo in pericolo a causa della propria mancanza di capacità di fornire prestazioni. In questi casi, Printec ha il diritto di chiedere adempimento graduale o di pretendere dal cliente altre sicurezze. Printec ha inoltre il diritto di stabilire una scadenza adeguata entro la quale il cliente è tenuto, a discrezione di Printec, ad attuare gradualmente la controprestazione alla prestazione o a garantire una sicurezza. Trascorsa la scadenza senza esito, Printec può recedere dal contratto.

5.6. Il cliente ha diritto di compensazione e ritenzione solo se i suoi controcrediti sono accertati con forza di giudicato o inconfutabili. Nell'ambito della responsabilità per i vizi della cosa, il cliente può ritenere pagamenti dopo legittima segnalazione di difetti solo in misura adeguata al vizio verificatosi e solo se il suo controcredito poggia sullo stesso rapporto contrattuale.

6. Passaggio del rischio

6.1. Il rischio del casuale perimento e del casuale deterioramento delle merci, con la consegna della cosa allo spedizioniere, al conducente del mezzo di trasporto o ad altra persona incaricata di eseguire la spedizione, passa al cliente.

6.2. Una ritardata accettazione (mora del creditore) da parte del cliente dopo la ricevuta dell'avviso di disponibilità al ritiro o alla spedizione della merce da parte di Printec equivale alla consegna della merce. Accettazione ritardata si ha sette giorni feriali (sabato = giorno feriale) dopo che il cliente ha ricevuto l'avviso di approntamento della merce da parte di Printec.

6.3. Se Printec stessa effettua la consegna della propria merce, ad esempio perché l'ordine comprende anche lavori di montaggio, il rischio del perimento casuale e peggioramento casuale della merce passa al cliente non appena la merce è giunta sotto la sua custodia, indipendentemente dal fatto che sia stato eseguito o meno un montaggio della merce.

7. Riserva di proprietà

7.1. Printec si riserva la proprietà della merce consegnata fino al saldo completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto di affari con il cliente.

7.2. Il cliente è tenuto ad usare con cura la merce per la durata di questo periodo di riserva di proprietà, in particolare è tenuto ad assicurarla a sue spese in misura sufficiente per il valore a nuovo contro danni da fuoco, da acqua e da furto. Nel caso che siano richiesti lavori di manutenzione e ispezione, il cliente, durante questo periodo, è tenuto a farli eseguire per tempo a proprie spese.

7.3. Il cliente, durante la durata di questo periodo di riserva della proprietà, ha l'obbligo di informare immediatamente Printec su un accesso di terzi alla merce, come in caso di pignoramento ed eventuali danneggiamenti o distruzione della merce. Un cambio di proprietà della merce come anche il proprio cambio di residenza o sede aziendale, deve essere denunciato immediatamente dal cliente. Un pignoramento delle merci o una cessione di garanzia a terzi per le stesse da parte del cliente durante questo periodo non è consentito.

7.4. Printec è autorizzata, in caso di comportamento del cliente contrario ai termini del contratto, in particolare in caso di mora o di violazione di un obbligo ai sensi di quanto esposto ai punti 2 e 3 della presente disposizione, a recedere dal contratto e a esigere una restituzione della merce.

7.5. Durante il periodo di riserva della proprietà, il cliente è autorizzato a cedere a terzi la merce nell'ambito di un corretto procedere dell'attività. Di cessione a terzi nell'ambito di un corretto procedere dell'attività non si può parlare se il cliente, contrariamente a quanto esposto al punto 7.3, dà in pegno a terzi, cede a titolo di garanzia e/o fa oggetto di factoring e/o di operazioni di Sale-Lease-Back la merce sotto riserva di proprietà. I crediti di indennizzo del cliente nei confronti dei suoi acquirenti maturati da una rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà e quei crediti del cliente riferiti alla merce soggetta a riserva di proprietà maturati da un altro motivo giuridico nei confronti del suo acquirente o di terzi (in particolare crediti risultanti da atti illeciti e diritti a prestazioni assicurative) comprendenti tutti i crediti a saldo in conto corrente, vengono ceduti dal cliente già ora e al completo ad Printec. Printec accetta tale cessione. In seguito alla cessione, il cliente è autorizzato alla riscossione del credito. Printec si riserva il diritto di riscuotere essa stessa il credito qualora il cliente non dovesse adempiere correttamente ai suoi obblighi di pagamento e andare in mora. In caso di comportamento del cliente contrario ai termini del contratto, in particolare in caso di mora, Printec può pretendere dal cliente che questo renda noti i crediti ceduti e i nominativi dei rispettivi debitori, che comunichi ai rispettivi debitori la cessione e consegni tutta la documentazione e tutte le informazioni richieste da Printec per la rivendicazione del credito.

7.6. Il trattamento e la lavorazione della merce da parte del cliente, durante il periodo di riserva della proprietà, ha luogo sempre in nome e su incarico di Printec. In caso di lavorazione di oggetti non appartenenti ad Printec, quest'ultima acquisisce la comproprietà sulla nuova cosa in rapporto al valore della merce da essa fornita rispetto agli altri oggetti lavorati. Lo stesso vale nel caso che la merce sia mischiata o collegata irreversibilmente ad altri oggetti non appartenenti ad Printec.

7.7. Se il valore dei diritti di garanzia concessi ad Printec risulta superiore di oltre il 10 % all'ammontare dei crediti garantiti di Printec, il cliente ha il diritto, in misura adeguata, alla concessione di una parte, stabilita da Printec, dei diritti di garanzia.

8. Regolamento tedesco sull'imballaggio (VerpackV) e legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG)

Luogo di adempimento per l'obbligo di ritiro sussistente per Printec ai sensi dell'art. 4 del regolamento tedesco sull'imballaggio (VerpackV) è la sede aziendale di Printec a Colonia dove il cliente è autorizzato a rendere l'imballaggio di trasporto. La resa può avere luogo esclusivamente durante l'orario di apertura di Printec. Gli imballaggi di trasporto resi devono essere puliti, esenti da sostanze estranee e appropriatamente differenziati. In caso contrario, Printec ha il diritto a pretendere dal cliente un risarcimento dei costi supplementari per lo smaltimento.

9. Responsabilità per i vizi della cosa

9.1. Per i diritti del cliente in caso di vizi della cosa e vizi giuridici valgono le norme legali a meno che qui di seguito questo non venga disciplinato diversamente.

9.2. Se nel corso dell'ispezione o successivamente dovesse risultare evidente un difetto, se ne dovrà informare immediatamente e per iscritto Printec. Difetti evidenti devono essere denunciati per iscritto entro una scadenza di due settimane a decorrere dalla presa in consegna della merce. Per rispettare la scadenza basta, in entrambi i casi, inviare la denuncia per tempo. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi di ispezione e denuncia dei vizi, la responsabilità di Printec per il vizio non denunciato è esclusa.

9.3. Il cliente è tenuto a controllare la merce inviatagli verificando la presenza di eventuali danni da trasporto e, a denunciare immediatamente l'eventuale presenza di danni esterni evidenti. La merce è da considerare consegnata in stato consono ai termini del contratto se un'eventuale perdita o danneggiamento esteriormente non riconoscibile non sono stati denunciati entro 7 giorni.

9.4. In caso di denuncia di difetti giustificata, Printec è autorizzata a decidere se eliminare il vizio (riparazione) o fornire un prodotto senza difetti (consegna sostitutiva).

9.5. Se il luogo di adempimento per la riparazione è presso Printec, il cliente è tenuto a rendere a proprie spese le parti danneggiate a Printec. In caso di riparazione, il cliente è tenuto a rendere la cosa difettosa o i componenti sostituiti ai sensi di legge.

9.6. Nel caso che Printec non dovesse essere in grado di effettuare la riparazione o la consegna posticipata o se Printec, ha il diritto di rifiutare la riparazione o la consegna posticipata, o nel caso che si abbia un ritardo della riparazione o consegna posticipata rispetto ad una scadenza adeguata di cui è chiamata a rispondere Printec, oppure se la consegna posticipata o la riparazione non dovessero riuscire per due volte, il cliente è autorizzato, a sua discrezione, a recedere dal contratto o a pretendere un'adeguata riduzione del prezzo di acquisto. Se si tratta di un difetto irrilevante, non sussiste però diritto di rescissione o riduzione del prezzo.

9.7. Se una rivendicazione di eliminazione di difetti da parte del cliente si rivela ingiustificata, Printec può pretendere il risarcimento dei costi da ciò risultanti, a meno che il cliente non abbia ignorato l'assenza di difetto e non fosse stato comunque in grado di notarla.

9.8. Se le norme di legge che disciplinano l'acquisto dei beni di consumo, in particolare in riferimento al regresso, per mancanza di presupposti legali, non trovano applicazione, per rivendicazioni da vizi della cosa e vizi giuridici, vale un periodo di prescrizione di un anno a decorrere dalla data di consegna. Per vizi di cose solitamente utilizzate per opere edili che abbiano anche causato la difettosità delle stesse, vale il periodo di prescrizione previsto dalla legge di cinque anni a decorrere dalla data di consegna. La sospensione e il nuovo inizio della prescrizione si basano sulle norme di legge.

9.9. Diritti del cliente a risarcimento danni o risarcimento di spese inutili sussistono solo nella misura esposta al punto 11 e per il resto sono esclusi.

10. Condizioni di garanzia per prodotti a LED

Printec ("Produttore") concede sui prodotti Printec definiti qui di seguito una garanzia di ricambi di 2 anni.

10.1. Il diritto alla garanzia si basa sulla durata utile di riferimento dei LED di 50.000 ore ed è limitato a 2 anni.

10.2. La garanzia vale per gli apparecchi di illuminazione installati nei Paesi dell'Unione europea e in Svizzera ed entra in vigore a decorrere dalla data della bolla di consegna. Prodotti commerciali (prodotti acquistati che vengono rivenduti con etichetta di terzi) ne sono esclusi.

10.3. Una diminuzione del flusso luminoso (1) dei moduli LED dello 0,45%/1000 ore in caso di luce bianca e dello 0,7%/1000 ore in caso di colori della luce specificamente realizzati per valorizzare la presentazione di prodotti freschi è ammissibile e non rientra nella garanzia. La garanzia si estende a difetti di materiale, di progettazione e/o di fabbricazione e vale per il prodotto completo ad eccezione dei componenti di consumo e soggetti ad usura. Difetti causati da forza maggiore e danni meccanici, come ad esempio quelli di trasporto, non rientra nella garanzia. La distorsione di colori di prodotti a LED non rientra nella garanzia.

10.4. La garanzia presuppone la comprovata soddisfazione dei seguenti requisiti:

a. utilizzo secondo destinazione dei prodotti conformemente alla rispettiva disciplinare di produzione e di applicazione;

b. non oltrepassamento dei valori limite per temperatura ambiente e tensione di alimentazione;

c. assenza di modifiche sul prodotto tali da alterarlo rispetto allo stato di consegna (ad es. montaggio di componenti per illuminazione di emergenza, sostituzione del reattore elettronico con un altro di terzi, montaggio di componenti per il controllo elettronico) ed installazione eseguita esclusivamente da personale specializzato secondo le istruzioni di montaggio;

d. rispetto delle indicazioni di manutenzione riportate nelle istruzioni di montaggio.

10.5. La garanzia viene prestata riparando, in una delle nostre sedi, il prodotto o i componenti difettosi dello stesso oppure, a nostra discrezione, sostituendolo/sostituendoli con prodotti di ricambio o ritirando il prodotto difettoso e risarcendo il prezzo di acquisto. La sostituzione è con riserva di differenze rispetto al prodotto originale dovute al progresso tecnico e di differenze, contenute e in misura accettabile, in riferimento a design e proprietà del prodotto. Sui prodotti o componenti sostitutivi, per il resto del periodo di garanzia, si assume una garanzia a queste condizioni. Nella garanzia in particolare non rientrano: danni da sospensione dell'attività, utile mancato e altri danni secondari sia diretti che indiretti, spese inutili, costi di montaggio e smontaggio, mezzi ausiliari e utensili per la sostituzione ecc.

10.6. I diritti alla garanzia vengono meno se questi non vengono avanzati subito dopo la constatazione del vizio specificando i dati richiesti per il disbrigo della pratica di garanzia. La presentazione della fattura/ del rispettivo documento comprovante è indispensabile per poter usufruire delle prestazioni.

10.7. I diritti di garanzia ai sensi di legge restano salvi e hanno validità indipendentemente dalla garanzia.

10.8. Per il rapporto giuridico correlato alla garanzia è applicabile esclusivamente il diritto tedesco ad esclusione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite. Unico foro competente è la sede aziendale di Printec.

11. Risarcimento danni/responsabilità

11.1. Printec è responsabile di risarcimento danni, indifferentemente dal motivo giuridico, in particolare in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali nonché in caso di atto illecito solo se è imputabile premeditazione e colpa grave. Trattandosi di colpa semplice, Printec è responsabile solo per casi di lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute di persone oppure di violazione di sostanziali obblighi contrattuali. In quest'ul timo caso la responsabilità è limitata però al risarcimento del danno prevedibile e tipico.

11.2. Rivendicazioni da parte del cliente a causa delle spese richieste ai fini dell'adempimento a posteriori, in particolare costi di trasporto, di viaggio/trasferta, di manodopera e di materiale sono escluse nel caso che dette spese aumentino per il fatto che l'oggetto della consegna è stato trasportato a posteriori in luogo diverso rispetto all'indirizzo di consegna specificato dal cliente, a meno che tale trasporto in altro luogo non sia conforme alla sua destinazione di impiego. Questo vale di conseguenza anche per il regresso.

11.3. Il cliente, in caso di legittima pretesa di adempimento a posteriori da parte del suo acquirente, è tenuto a dare ad Printec la possibilità di attuare essa stessa l'adempimento a posteriori, entro un adeguato periodo di scadenza, prima che si procuri un'"alternativa" altrove. Il cliente è tenuto ad imporre di conseguenza questo obbligo al suo acquirente. Se il cliente manca di adempiere a questi obblighi, Printec si riserva il diritto di ridurre il risarcimento spese all'importo che avrebbe dovuto sostenere in caso di adempimento a posteriori autonomo.

11.3.1 In caso di impossibilità della prestazione imputabile ad Printec, il diritto a risarcimento danni dell'autore dell'ordine è limitato al 10% del valore della parte della fornitura che, a causa dell'impossibilità della consegna, non può essere utilizzata agli scopi a cui è destinata, a condizione che ad Printec non possa essere imputata premeditazione o colpa grave e che Printec non sia chiamata a rispondere per casi di lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute di persone. Il diritto del cliente a recedere dal contratto ne resta salvo.

11.4. Il risarcimento di spese nell'ambito dell'adempimento a posteriori del cliente nei confronti del suo cliente è inoltre escluso se il cliente non ha sfruttato il suo diritto di rifiutare questo tipo di adempimento a posteriori o entrambi i tipi di adempimento a posteriori a causa dell'eccessività dei costi, contrariamente al suo obbligo di riduzione del danno.

11.5. Per i diritti contrattuali ed extracontrattuali a risarcimento danni e risarcimento spese fondati su un difetto della merce, valgono i periodi di prescrizione di cui al punto 9.8. I periodi di prescrizione per rivendicazioni risultanti da una responsabilità ai sensi della Legge sulla responsabilità del produttore, da comportamento premeditato o gravemente colposo, come anche da casi di lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute di persone oppure di violazione di sostanziali obblighi contrattuali restano in tutti i casi salvi.

12. Ritiro di merci, realizzazioni su richiesta

12.1. La resa di merci senza difetti è consentita previa dichiarazione scritta di assenso da parte di Printec e ha luogo a rischio del cliente. Per il ritiro delle merci, Printec fattura un importo forfettario per le spese amministrative ammontante al 30 % del valore delle merci. La documentazione comprovante un danno maggiore o minore resta riservata ad entrambe le parti.

12.2. Per apparecchi speciali e realizzazioni su richiesta la resa e l'annullamento dell'ordine sono esclusi. Come realizzazioni su richiesta vanno considerati anche prodotti che presentino differenze di colore rispetto al modello standard, impianti profilati e prodotti realizzati specificamente alle esigenze del cliente.

13. Adeguamenti del contratto

Nel caso che eventi imprevedibili di cui al punto 4.3 o pregiudicazione delle basi su cui si fonda l'attività dell'azienda finiscano per alterare notevolmente l'importanza economica o il contenuto della fornitura oppure abbiano effetti significativi sull'attività operativa di Printec, il contratto, tenendo conto di aspetti di fedeltà e fiducia, sarà adeguato nel modo dovuto. Se questo dovesse risultare economicamente inaccettabile, Printec ha il diritto di recedere dal contratto. Qualora Printec voglia effettivamente esercitare questo diritto di rescissione, una volta riconosciuta la portata degli avvenimenti, dovrà informarne immediatamente il cliente, anche se in un primo tempo è stata concordata con il cliente una proroga dei tempi di consegna.

14. Disposizioni finali

14.1 Su preventivi, disegni e altri documenti (qui di seguito "documentazione") Printec si riserva in modo illimitato i diri tti di proprietà e utilizzazione, in base a diritti d'autore. La documentazione può essere resa accessibile a terzi solo previa specifica approvazione. I capoversi 1 e 2 valgono in modo corrispondente per documentazione del cliente che potrà però essere resa accessibile a quei terzi, cui Printec ha affidato in modo ammissibile le forniture.

14.2. È applicabile esclusivamente il diritto della Paesi Bassi. Le disposizioni del diritto di acquisto delle Nazioni Unite non trovano alcuna applicazione.

14.3. Foro competente per tutti i contenziosi derivanti dal rapporto commerciale è la sede aziendale di Printec.

14.4. Se singole disposizioni del contratto con il cliente, comprese le presenti Condizioni generali di contratto, dovessero essere o diventare inapplicabili, questo non tange la validità delle rimanenti disposizioni, a meno che il rimanere impegnati dal contratto dovesse rappresentare un rigore insostenibile per una delle parti. Le presenti condizioni generali di contratto in lingua italiana sono una traduzione dal tedesco. Nel dubbio, a fare testo è la versione originale in lingua tedesca